Ultima modifica: 16 Giugno 2017

Segnalazione di illecito ” Whistleblower”

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)

 La presente amministrazione garantisce tutela ai dipendenti che segnalano illeciti secondo quanto disposto dall’art. 54-bis D.Lgs 165/2001, aggiunto dall’art. 1, co. 51, della legge 190/2012. La norma in questione prevede:

 “

  1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (comma così modificato dall’art. 31, comma 1, legge n. 114 del 2014).
  1. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
  2. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
  3. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate penalmente rilevanti:

  • poste in essere in violazione dei Codici di comportamento aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza;
  • suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
  • pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Amministrazione.

Si sottolinea che la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, rivendicazioni o istanze del segnalante che rientrano invece nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale

 

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower  deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
  2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  3. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  4. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il  servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  6. l’indicazione fatti;
  7. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

 

MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di illeciti possono devono essere inoltrate all’indirizzo di p.e.o. appositamente predisposta dall’ente a cui accede esclusivamente il responsabile per la  prevenzione della corruzione utilizzando il modulo in allegato.

 

p.e.o.: segnalazioneilleciti@ersuenna.it                                               

 

Allegato:Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs 165/2001